HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Recupero spese condominiali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

8 marzo 2012



A quali condizioni si può ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi?



L’amministratore di condominio incontra spesso difficoltà nell’espletamento del suo incarico a causa dei ritardi nel pagamento dei contributi condominiali, tanto da vedersi costretto, non di rado, ad effettuare delle anticipazioni, salvo il diritto di vedersi rimborsato a seguito dell’esazione delle quote dovute e non versate dai condomini morosi.

 

In particolare, l’amministratore, se previsto nel regolamento di condominio, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, può sospendere l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato, secondo la disposizione dell’art.63 Disposizioni di Attuazione codice civile.

 

Inoltre, l’amministratore può procedere per via giudiziaria al recupero delle quote condominiali non versate alle scadenze facendo ricorso alla procedura per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale. La procedura può comportare i seguenti sviluppi:

- il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere inoltrato al Giudice di Pace o al Tribunale (la competenza varia in base all’entità del credito preteso), e consente di ottenere in breve tempo un provvedimento giudiziario con cui s’ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta oltre spese legali;

- se il debitore propone opposizione contro il decreto ingiuntivo, s’instaura un giudizio ordinario che ha lo scopo di accertare la fondatezza del credito del condominio ed i motivi di contestazione del debitore. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza, il giudice deve limitarsi a verificare l’esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare in via incidentale la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate;

- se il decreto ingiuntivo non viene opposto, nei termini stabiliti, dal debitore e quest’ultimo persiste nel non pagare, si provvede a notificare all’ingiunto “atto di precetto”, con cui si intima nuovamente al debitore il pagamento di quanto dovuto entro 10 giorni, avvertendolo che in difetto si procederà nei suoi confronti al recupero coattivo del credito con l’esecuzione forzata;

- trascorsi i 10 giorni, se il debitore non ha ancora pagato le somme dovute, si procede ad espropriazione forzata richiedendo un pignoramento presso terzi, o un pignoramento mobiliare o immobiliare e la successiva vendita giudiziale dei beni del debitore.

I costi della procedura variano in funzione del valore della controversia, e quindi dell’importo del credito, e delle fasi da espletare.

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Convocazione assemblea condominiale.
Rumori molesti in condominio.
Riforma del condominio all’esame del Parlamento.
Danni causati da infiltrazioni d’acqua.
Legittimazione processuale da parte dell’amministratore del Condominio.
Quesiti legali-Locazione di immobili e sicurezza.
Ripartizione spese condominiali.
Destinazione a parcheggio di un’area condominiale.
Addobbi natalizi e condominio.
Azioni giudiziarie condominio.
Spese condominiali ed inquilini morosi.
Inadempienze spese condominiali
Assemblea condominiale e deleghe.
Tende da sole e condominio.
Notifica di atti indirizzati al condominio.
Antenne paraboliche.
Soppressione dell’antenna condominiale.
Diritto di antenna e condominio.
Infiltrazioni e allagamenti in condominio
Trasferimento di unità immobiliare
DELLO STESSO AUTORE
Pillole psicolegali - La famiglia, nel terzo millennio...
Pillole psicolegali - Il fidanzamento.
Quesiti legali-Riparazioni ordinarie o straordinarie?
Quesiti legali-Malattia pubblici dipendenti.
Quesiti legali- Impugnazione delle decisioni condominiali
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali - Contravvenzioni per eccesso di velocità.
Pillole psicolegali - Quando un matrimonio finisce...
Quando l’auto è in un pubblico parcheggio....
Quesiti legali-Condominio: i diritti dei condomini
Quesiti legali - Consegna dei verbali delle assemblee condominiali.
Quesiti legali-Danni al cancello condominiale.
Tasse sugli immobili.
Quesiti legali-Danni da caduta di intonaco dai balconi.
Quesiti legali-Eredità e spese condominiali.
Quesiti legali-Ristrutturazione edilizia.
Quesiti legali-Cassette postali e condominio.
Quesiti legali-Quando il solaio è da ricostruire....
Avvisi condominiali e privacy.
Pillole psicolegali - Questo matrimonio non s’ha da fare!
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione