L’affidamento di un autoveicolo
al custode di un pubblico parcheggio dà luogo ad un contratto
"atipico" di posteggio, al quale, secondo costante dottrina e
giurisprudenza, devono essere applicate le norme relative al contratto di
deposito.
Pertanto, il gestore
del parcheggio ha l’obbligo di:
- custodire l’automezzo e
restituirlo nello stato in cui è stata consegnato;
- risarcimento del danno,
qualora il veicolo venga sottratto o danneggiato.
Il contratto atipico di
posteggio è concluso nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato
nell’apposito spazio all’interno del parcheggio, senza che occorra anche la
consegna delle chiavi o del documento di circolazione - circostanza che rileva
solo ove le parti l’abbiano espressamente pattuita -, ed anche se il pagamento
del prezzo non avviene anticipatamente.
L’obbligo del custode del
parcheggio di risarcimento del danno nel caso in cui il mezzo depositato venga
sottratto o danneggiato, sussiste ove lo stesso non dia la prova
dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento, e cioè, in sostanza, di
un fatto fortuito, nonostante l’impiego della diligenza adeguata.
L’obbligo di custodire l’autoveicolo
posteggiato non si estende di per sè alle cose contenute nel veicolo, salvo
apposito patto in tal senso, ma riguarda solo le singole componenti del
veicolo depositato che costituiscano elementi essenziali dello stesso, tali
da non poter essere considerate cose trasportate - tra le quali si fa rientrare
anche l’impianto di autoradio, che è una pertinenza dell’autoveicolo -.
Talvolta nei parcheggi
sono esposti cartelli con cui il gestore manifesta la volontà di declinare ogni
responsabilità per eventuali furti o danni. Ebbene, la volontà di escludere la
responsabilità del custode, espressa unilateralmente, è irrilevante: una clausola
che limita la responsabilità del posteggiatore, se contenuta nelle
condizioni generali di contratto, deve considerarsi vessatoria, e perciò
priva di efficacia se non approvata specificamente per iscritto.
Erminia Acri-Avvocato
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