“Sono
un’assidua lettrice del vostro giornale online, molto interessante.
Visto che il giornale offre questo servizio, molto utile, vorrei
subito porle un quesito. Mia suocera, molto ammalata e per niente
autonoma, aveva chiesto, nel 2011, il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento, che, però le era stato negato, perciò
si era rivolta ad un avvocato per fare il ricorso davanti al giudice.
La causa non è finita. La mia domanda è questa: essendo
peggiorate le condizioni di salute di mia suocera, si può fare
domanda di aggravamento? Mi auguro di ricevere risposta. La
ringrazio. D. B.”
Una
specifica norma – art.56 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
“Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”-
facendo rinvio alla legge n.222/1984, ha esteso il divieto di
presentazione di nuove domande di accertamento dello stato
invalidante, per le stesse prestazioni, fino a quando non sia
esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o,
nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato, alle domande dirette ad
ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e
indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili
nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
Pertanto,
non può essere presentata domanda di aggravamento da parte di
chi abbia già presentato ricorso davanti al giudice o non
abbia ancora ricevuto il verbale di accertamento dell’invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo.
Erminia
Acri-Avvocato
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