“Salve avvocato, ho
ricevuto diverse cartelle esattoriali da Equitalia
negli ultimi anni. Vorrei sapere se corro il rischio di pignoramento della casa
in cui abito. Grazie G. T.”
Attualmente, l’art. 76 alla lettera g) del D.P.R 602/1973 come modificato dal D.L. 69/2013
dispone:
“Ferma la facoltà di intervento ai
sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della
riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del
debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche
individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi di cui alla lettera a), può
procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito
per cui si procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere
avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77
e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto.”.
Pertanto, Equitalia
non potrà procedere all’espropriazione immobiliare se l’immobile è l’unico di
proprietà del debitore a condizione che sia adibito ad
uso abitativo, che sia la residenza anagrafica del debitore e non si tratti di abitazioni
di lusso o di fabbricati delle categorie catastali A/8 e A/9.
Erminia Acri-Avvocato
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