"Salve
Avv.to, ho letto con interesse alcune Sue risposte e mi prendo la
liberta’ di sottoporLe il mio personale problema.
Ho
due “genitori” anziani che non vedo ed a cui non rivolgo
parola da molti molti anni.
Non
le sto qui a descrivere i danni ,le angherie ed il dolore che mi
hanno inflitto durante la mia infanzia ed adolescenza per portarmi al
totale rifiuto di qualsiasi genere di contatti con loro.
Mia
madre, pensionata e cardiopatica, vive con una mia sorella da poche
settimane. Sia mia sorella che il marito sono disoccupati ed hanno un
figlio handicappato.
Ho
un’altra sorella che non ha reddito e che ha seri problemi di vista.
Mio
padre, vive da solo da molti anni ed ora ha deciso di chiedere il
ricovero in una struttura comunale.
Ha
una pensione e sembra che il resto della retta puo’ esser
coperto dal comune tramite una domanda.
Pero’
per poter procedere con la pratica, chiedono la firma di una delle
sue figlie.
Io
vivo con mio marito e due figli, entrambi abbiamo un lavoro anche se
modesto, che ci permette di vivere con dignita’ ma molta
difficolta’.
Poiche’
mio padre non è indigente e non è incapace, puo’
obbligarmi in qualche modo ad apporre questa firma sulla domanda di
accoglienza presso questa struttura?
Io
non voglio avere nulla a che fare con quest’uomo, gli devo solo
lacrime ed infelicita’.
La
ringrazio sin da ora se potra’ trovare il tempo per darmi un
piccolo consiglio.
Cordialmente
F. O.”
Secondo
la disciplina del codice civile (art.315 bis) <<[I]. Il
figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori,
nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni
naturali e delle sue aspirazioni.
[II].
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti
significativi con i parenti.
[III].
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età
inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato
in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
[IV].
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione
alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con
essa.>>
Ciò
vuol dire che il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire
al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Se,
però, i genitori si trovano in stato di bisogno, hanno diritto
di ricevere un assegno alimentare da parte del figlio, oppure –
a scelta del figlio - di essere accolti e mantenuti nella sua casa
(art.445 cod. civ.).
Nel
caso in esame, si parla di un genitore che non sembra trovarsi in
stato di bisogno, pertanto, non si può pretendere l’assunzione
di un obbligo di contribuzione all’eventuale pagamento della
retta per il ricovero del genitore in una struttura di accoglimento.
Inoltre,
è utile tenere presente che la giurisprudenza tende ad
escludere che i Comuni possano imporre al parente dell’anziano
ricoverato in una RSA di farsi carico della retta sulla base delle
norme civilistiche.
Erminia
Acri-Avvocato
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