La
ripartizione delle spese condominiali è regolamentata
dall’articolo 1123 e dall’art.1124 del codice civile.
L’art.1123 così dispone: “Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio,
per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini
in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno,
salvo diversa convenzione.
Se
si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può
farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
La
regola posta dall’art. 1124, che riguarda la ripartizione delle
spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale, ponendole a
carico dei condomini per metà in ragione del valore dei
singoli piani o porzione di piano, per l’altra metà in
misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, in
mancanza di criteri adottati con convenzione fra tutti i condomini, è ritenuta applicabile in via analogica, stante la medesima ratio, alle
spese aventi ad oggetto l’ascensore, per la cui disciplina
manca una specifica disposizione.
I
suddetti criteri
di ripartizione
delle spese stabiliti dalla legge, come affermato dalla
giurisprudenza (v. sentenze Cassazione n.3264/2005 e n.28679 /2011)
possono
essere modificati soltanto da un regolamento contrattuale (approvato
o accettato da tutti i condomini) o da una convenzione adottata col consenso di tutti i condomini.
Pertanto,
in mancanza di criteri convenzionali che deroghino a quelli stabiliti
dalle legge, il condomino proprietario di unità immobiliari
site al piano terreno deve partecipare alle spese di manutenzione
dell’ascensore comune, limitatamente alla metà che viene
suddivisa, in base all’art. 1124 codice civile, in ragione del valore
del piano o della porzione di piano; mentre non gli spetta alcuna
quota di quella parte di spese ripartite in misura proporzionale alla
distanza dei piani dal suolo.
Erminia
Acri-Avvocato
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