Quesiti legali-Pensione di reversibilità al coniuge superstite.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

20 maggio 2011



Chiarimenti ad un gentile lettore, in caso di coniuge divorziato.



"Stim.mo avvocato, ho letto,da internet, il suo articolo circa il diritto a pensione di reversibilita’ del coniuge superstite separato per colpa anche se non titolare di assegno di mantenimento. Le chiedo cortesemente, nel caso di coniuge divorziato, per aver diritto a pensione di reversibilita’, occorre necessariamente essere titolari di assegno divorzile? Mi potrebbe anche elencare quali redditi incidono e quali no,sulla misura della pensione di reversibilita’ che, se non erro,viene gia’ concessa con una riduzione del 60% . Grazie mille per l’attenzione.

Distinti saluti. V. Z."

 

 

 

 

Secondo l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n.7555/09) il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante a norma dell’art. 13 r.d.l. 636/1939 "atteso che opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, ed indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno o sia beneficiario di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare".

 

Per il caso del coniuge divorziato, il diritto alla pensione di reversibilità si ritiene spettante solo se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la fine del matrimonio deve essere attestata da una sentenza di scioglimento dello stesso che disponga la cessazione degli effetti civili;

- il riconoscimento dell’assegno divorzile da parte del Tribunale;

- il coniuge non deve essersi sposato nuovamente.


L’importo della pensione si ottiene applicando le aliquote di reversibilità alla pensione diretta percepita dal lavoratore deceduto. Il 60% spetta al coniuge, il 20% a ciascun figlio se c’è anche il coniuge. Tuttavia, la pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, essendo la stessa cumulabile con i redditi del beneficiario nei limiti fissati dalla tabella F allegata alla legge n. 335/95, che, però, non specifica quali redditi sono cumulabili con la pensione.
Secondo l’Inps devono applicarsi le regole previste per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo, sicchè si considerano tutti i redditi, salvo quelli derivanti dalla pensione stessa e da qualsiasi altra pensione di reversibilità, dalla casa di abitazione, dai trattamenti di fine rapporto, da pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata, nonchè i redditi soggetti a ritenuta alla fonte come gli interessi bancari, postali, Bot, CcT, altri titoli di Stato, quote di fondi di investimento e vincite al lotto e lotterie.

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

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