La figura professionale del mediatore familiare.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

4 maggio 2010



Illegittimi gli 'elenchi regionali'.



La mediazione familiare è uno strumento che si pone in alternativa alle procedure legali tradizionali per affrontare e gestire i conflitti coniugali, in caso di separazione o divorzio. Il mediatore familiare è “un terzo”, neutrale e con competenze specifiche, che, su richiesta delle parti interessate, ne facilita la comunicazione e il confronto al fine della riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o in seguito alla separazione ed al divorzio.


Il mediatore aiuta la coppia ad elaborare, nel rispetto delle normative vigenti, gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare ((affidamento dei figli, calendario delle visite, aspetti economici e patrimoniali), al di fuori del sistema giudiziario, al quale si ricorre solo per le omologhe degli accordi raggiunti dagli interessati.


La pratica della mediazione familiare è iniziata negli Stati Uniti tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del secolo scorso, e si è diffusa in Europa fin dai primi anni ottanta. In particolare, nel 1988 è nata la prima associazione di mediatori familiari (National Association of Family Mediation and Conciliation Services) in Inghilterra, dove, negli anni novanta, con legge è stata introdotta la mediazione familiare come intervento obbligatorio per tutte le controversie relative a separazione e divorzio. Lo stesso si è verificato in Francia, in Germania, in Norvegia, in Irlanda e in altri Stati del Nord Europa.


Nel nostro Paese, nel 1987 è nata l’associazione GeA (Genitori Ancora) per diffondere la conoscenza e la pratica della mediazione familiare. Da allora sono sorti, in tutta Italia, centri di mediazione familiare e scuole per formare i mediatori familiari. Successivamente si sono costituite alcune associazioni allo scopo sia di raggruppare i vari mediatori familiari operanti sul territorio, sia di diffondere la cultura della mediazione stessa, sia di definire, in mancanza di una regolamentazione statale, i requisiti di accesso e le modalità formative per l’acquisizione del titolo di mediatore familiare. Alcune di queste associazioni sono iscritte nella banca dati sulle professioni emergenti del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro-CNEL.


Con l’intento di creare una certa uniformità per quanto riguarda la formazione dei mediatori familiari in Europa, nel 1992, è stata stipulata una convenzione tra centri di formazione appartenenti a diversi stati europei -compresa l’Italia-, la “Carta europea della formazione dei mediatori familiari”, che richiama il Codice deontologico dell’A.P.M.F. -Association pour la promotion de la mediation familiale, associazione privata francese da cui la Carta è stata finanziata e patrocinata. Successivamente, nel 1996, gli stessi centri di formazione e organismi costituenti la Carta europea hanno formato il Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare, associazione senza scopo di lucro, con sede a Marsiglia, di cui fanno parte organizzazioni nazionali, regionali e locali di differenti paesi europei, che lavorano nel campo della separazione, del divorzio e dei conflitti familiari. Il Forum Europeo ha lo scopo, di promuovere, sviluppare e coordinare la formazione e la ricerca nell’ambito della mediazione familiare ed uniformare gli standard di qualità per la pratica della mediazione familiare in Europa.


Anche in Italia i centri di formazione alla mediazione familiare più diffusi rispondono alle indicazioni della Carta Europea ed aderiscono al Forum Europeo. Tuttavia, attualmente, la mediazione familiare non è una professione regolamentata dallo Stato, mancando una normativa che stabilisca i requisiti minimi per poterla esercitare, sicchè essa, allo stato, può essere esercitata da chiunque ritenga di possedere idonee conoscenze e competenze.


Eppure, anche se con ritardo rispetto agli altri Paesi Europei, la Legge n. 54/2006, modificando l’articolo 155 del codice civile, ha introdotto la possibilità del ricorso alla mediazione familiare nell’ambito del procedimento di separazione e divorzio, ma nessun provvedimento legislativo è stato adottato per definire il profilo professionale ed il percorso formativo del mediatore familiare.


Esistono corsi di formazione autorizzati dalle Regioni ed erogati da agenzie formative accreditate, diretti al conseguimento di un attestato di qualifica professionale di Mediatore Familiare, ed alcune Regioni, con legge, hanno istituito un “elenco regionale” dei mediatori familiari disciplinando i requisiti per l’accesso all’elenco stesso, travalicando, però, i limiti della potestà legislativa regionale, come precisato dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n.131/2010, che ha dichiarato illegittime costituzionalmente -perchè in contrasto con il principio fondamentale in materia di regolamento delle professioni, in base al quale spetta esclusivamente allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e i titoli abilitanti- le disposizioni delle leggi della Regione Lazio n.26/2008 e n.27/2008 che hanno definito la figura professionale del mediatore familiare, quale professionista deputato a svolgere, anche su invito del giudice, un ruolo di compiuta mediazione nei procedimenti di separazione della famiglia e della coppia nell’interesse dei figli; hanno disciplinato la particolare figura del coordinatore per la mediazione familiare, istituito presso ogni ASL, con compiti diretti a realizzare progetti di politiche efficaci a tutela della famiglia e costituire un punto di riferimento per i tribunali e i magistrati che si occupano di separazioni che coinvolgono figli minori; ed hanno istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l’elenco regionale dei mediatori familiari, disciplinando i requisiti per l’accesso all’elenco stesso.



Infatti, come ripetutamente affermato dalla stessa Corte, “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale” (sentenze n.153/06, n.424/06, n.57/07, n.138/09, n.328/09. Inoltre, l’”istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale” (sentenze n.93/08, n.138/09, n.328/09).


In conclusione, a tutt’oggi, la legislazione statale non ha definito la figura professionale del mediatore familiare, né stabilito i requisiti specifici per l’esercizio dell’attività, e le disposizioni regionali che definiscono la mediazione familiare e disciplinano le caratteristiche del mediatore familiare ed i requisiti per lo svolgimento dell’attività, in alcuni casi con l’istituzione di un apposito elenco, si pongono in contrasto con la Costituzione perchè invadono una competenza dello Stato.




Erminia Acri-Avvocato


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