L’indennità
di maternità è un’indennità sostitutiva della
retribuzione, che viene corrisposta alle lavoratrici assenti dal
lavoro per gravidanza o puerperio, o che adottano o ricevono in
affidamento, preadottivo o provvisorio, un bambino.
L’indennità
di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo
massimo di cinque mesi; l’indennità per astensione facoltativa
spetta (nei primi otto anni di vita del bambino) per un periodo non
superiore agli 11 mesi, se ne usufruiscono padre e madre.
In
particolare, la lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal
lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre
mesi successivi alla data effettiva del parto, salva la possibilità
di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data
presunta del parto, a condizione che sia attestata la mancanza di
rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro, da uno
specialista del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, il periodo di
astensione obbligatoria precedente al parto può essere
anticipato nelle situazioni di ’rischio’, su autorizzazione
dell’Ispettorato del Lavoro.
L’indennità
di maternità a carico dell’INPS è pagata alle
lavoratrici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro retribuito,
ma spetta anche alle lavoratrici autonome iscritte negli elenchi
degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni; alle lavoratrici agricole che abbiano effettuato
almeno 51 giornate di lavoro nell’anno precedente il periodo di
assenza obbligatoria; alle lavoratrici parasubordinate con almeno tre
contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al
parto.
Anche
alle colf ed alle badanti è corrisposta dall’Inps
un’indennità pari all’80% della retribuzione media
giornaliera, in presenza di una delle seguenti condizioni:
che
risultino versati 52 contributi settimanali, anche se relativi a
settori diversi da quello del lavoro domestico, nei due anni che
precedono il periodo di assenza obbligatoria;
che
risultino versati 26 contributi settimanali nell’anno precedente
l’inizio dell’astensione obbligatoria.
Secondo
la Circolare INPS n. 37 dell’11 marzo 2010, per il calcolo
dell’indennità per congedo di maternità/paternità con inizio nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti
retribuzioni convenzionali orarie:
euro
6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;
euro
7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e
fino ad euro 8,81;
euro
8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;
euro
4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore
settimanali.
Erminia
Acri-Avvocato
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