Da
diversi anni si discute dell’ineguatezza delle vigenti norme in
materia di condominio, peraltro poche, e la giurisprudenza è
stata indotta a cercare di colmare le lacune con interpretazioni, a
volte, camaleontiche. A fronte di proposte di modifica, succedutesi
nel corso di diverse legislature, non approdate a testi
normativi, attualmente è all’esame del Parlamento un testo
unificato sulla riforma del codice civile sul condominio presentato
dal comitato ristretto della II commissione giustizia del Senato.
Il
testo è la sintesi dell’esame congiunto di 5 precedenti
disegni di legge, che recepiscono, per lo più, princìpi
già affermati ed applicati ai casi concreti, da tempo, dalla
giurisprudenza.
I
punti più importanti della riforma proposta riguardano:
l’istituzione
di un registro degli amministratori condominiali tenuto presso le
Camere di Commercio, con obbligo di iscrizione per poter esercitare
l’attivita’ di amministratore condominiale;
l’obbligo
per l’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle quote
condominiali nei confronti dei condomini morosi entro quattro mesi
dall’approvazione del bilancio esecutivo, a meno che non sia
l’assemblea a dispensarlo;
il
diritto di voto per gli inquilini nelle deliberazioni riguardanti il
godimento delle cose e dei servizi comuni e l’amministrazione
ordinaria, nonché l’obbligo degli stessi a concorrere nelle
relative spese, in solido con i proprietari;
maggioranze
assembleari piu’ semplici;
la
durata biennale del mandato all’amministratore;
limite
alle deleghe attribuibili ad una persona e divieto di conferire
deleghe all’amministratore;
più
poteri all’amministratore in materia di sicurezza, stante la
previsione della possibilita’ di accedere nelle singole unità
immobiliari con un tecnico nominato di comune accordo col
richiedente, ove vi siano sospetti di irregolarità, per
verificare se vi sono opere o impianti che non rispettano le norme
sulla sicurezza;
la
possibilità per i singoli condomini di diffidare
l’amministratore, ove quest’ultimo non esegua una deliberazione
dell’assemblea, e trascorsi 30 giorni dalla diffida, di rivolgersi
al Tribunale;
la
redazione del rendiconto condominiale annuale secondo il criterio di
cassa e di competenza, in forma chiara e idonea a consentire una
verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione
patrimoniale del condominio, accompagnato da una relazione
esplicativa della gestione con l’indicazione anche degli eventuali
problemi risolti e da risolvere nel condominio;
l’obbligo
per l’amministratore di aprire un conto corrente intestato al
condominio.
Erminia
Acri-Avvocato
|