Licenziamento del lavoratore in malattia.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

19 ottobre 2015


Quali le condizioni? Si computano anche le assenze per infortunio sul lavoro?



La malattia può costituire causa di licenziamento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione oppure qualora il lavoratore, a causa di malattia, risulti assente per un determinato periodo di tempo, essendo consentito al datore di lavoro licenziare il lavoratore in malattia superati i limiti di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto) stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi di categoria.


Trascorso il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro rispettando le procedure previste per il licenziamento, poiché la scadenza del periodo di comporto non determina automaticamente il licenziamento del lavoratore, ma occorre un atto di recesso da parte del datore di lavoro, tempestivo (infatti, la mancanza di tempestività rispetto ai fatti posti a fondamento della decisione di recedere dal contratto di lavoro, rappresenta un elemento dal quale può desumersi l’arbitrarietà del licenziamento perchè determinato da motivazioni che non sono più attuali), con indicazione delle ragioni e almeno del numero globale dei giorni di assenza del lavoratore integranti il comporto.


Quanto ai giorni di assenza per l’infortunio sul lavoro, secondo la giurisprudenza, non possono entrare a far parte computo del periodo di comporto, ai fini del superamento del periodo di comporto, i soli giorni di assenza per inabilità temporanea assoluta riconosciuti dall’INAIL a seguito dell’infortunio sul lavoro, con conseguente computabilità dei giorni di malattia che, pur essendo addebitati dal lavoratore allo stesso infortunio, non sono stati qualificati come tali dall’INAIL (Cassazione n.683/08).




Erminia Acri-Avvocato

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