Nel
nostro ordinamento giuridico sono considerate giornate
festive, agli effetti civili,
le domeniche, le
festività nazionali e infrasettimanali individuate
dalla legge ed altre ricorrenze previste dai contratti collettivi di
categoria.
Festività
nazionali previste dalla legge sono:
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il 25 aprile (anniversario della liberazione)
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il 1° maggio (festa del lavoro)
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il 2 giugno (festa della Repubblica)
Festività
infrasettimanali previste dalla legge sono:
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1° gennaio (capodanno)
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6 gennaio (Epifania)
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il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile)
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il 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria )
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il 1° novembre (Ognissanti)
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l’8 dicembre (Immacolata Concezione )
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il 25 dicembre (Natale)
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il 26 dicembre (Santo Stefano)
I
contratti collettivi di categoria, in genere, prevedono quale
ulteriore festività
il giorno del Santo Patrono del luogo dov’è ubicata la sede di lavoro.
Nelle
giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal
lavoro ed a ricevere un particolare trattamento economico.
Ai lavoratori retribuiti in misura fissa (impiegati) spetta la
normale retribuzione globale di fatto giornaliera che, per essi, è
compresa nella retribuzione fissa, corrisposta, in genere, a scadenza
mensile, sicchè la retribuzione mensile di tali lavoratori non
subisce variazioni in dipendenza del numero delle festività infrasettimanali ricorrenti nel mese. Solo quando le festivita’
coincidono con la domenica spetta una quota aggiuntiva di
retribuzione, pari ad 1/26 della retribuzione mensile, salvo miglior trattamento previsto dai contratti collettivi .
I
lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettuate
(operai), in occasione delle ricorrenze festive, hanno diritto alla
normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni
elemento accessorio, nella misura di 1/6 dell’orario
settimanale di lavoro, salvo miglior trattamento previsto
dai contratti collettivi.
Il pagamento spetta anche quando le festivita’ coincidono con
sabato e domenica.
Se
il lavoratore, per ragioni inerenti al servizio o per esigenze
aziendali, debba
prestare la propria attività nelle suddette giornate, lo
stesso ha diritto al
compenso spettante per le ore lavorate con la
maggiorazione prevista dai contratti
collettivi per il lavoro
festivo.
Erminia
Acri-Avvocato
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