Le
parti di un contratto di locazione di immobili adibiti ad attività
commerciale, artigianale, ad uso ufficio, secondo il disposto di cui
all’art. 27 della legge n.392/78, possono pattuire che l’inquilino
possa recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso, dandone
avviso al proprietario, con lettera raccomandata, almeno sei mesi
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza
obbligo per l’inquilino di motivare le ragioni che giustificano
la disdetta. In mancanza di tale pattuizione è comunque
consentito all’inquilino di recedere dal contratto, in
qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi, comunicato a
mezzo lettera raccomandata, solo ove ricorrano “gravi motivi”.
I
gravi motivi, come precisato dalla giurisprudenza, devono
collegarsi a fatti estranei alla volontà dell’inquilino,
imprevedibili e sopravvenuti dopo la firma del contratto di
locazione, e devono essere tali da rendere oltremodo gravosa per il
conduttore -anche solo per ragioni economiche- la prosecuzione del
rapporto. In tale caso l’inquilino, contestualmente alla
dichiarazione di recesso, deve comunicare, a pena di inefficacia, i
gravi motivi al locatore onde consentirgli di poterli contestare
tempestivamente (sentenza Corte di Cassazione n.10677/08).
Il
recesso anticipato del conduttore, che si applica anche ai
contratti in cui l’inquilino è un ente territoriale,
come ad esempio la Provincia (sentenza Corte di Cassazione
n.5293/2008), non è giustificato quando i gravi motivi
siano fondati su circostanze e situazioni preesistenti alla data
della conclusione del contratto e sin da allora conosciute o
conoscibili, in relazione a quei requisiti dell’immobile di cui le
parti possono disporre, ma non con riguardo a quelli imposti da norme
inderogabili di legge, come le prescrizioni in tema di sicurezza
degli edifici.
Altresì,
i gravi motivi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale
valutazione effettuata dallo stesso conduttore in ordine
all’opportunità o meno di continuare ad occupare l’immobile
locato.
Se
il conduttore, per gravi motivi, recede dal contratto di locazione
prima della scadenza del termine di durata, senza il preavviso
prescritto dall’ultimo comma del citato art. 27, è tenuto al
risarcimento dei danni che il locatore provi di aver subito per
l’anticipata restituzione dell’immobile a meno che dimostri che
l’immobile è stato egualmente utilizzato dal locatore
direttamente o indirettamente. Ove, invece, il recesso sia esercitato
senza la sussistenza dei gravi motivi che lo legittimano, il
contratto continua produrre i suoi effetti.
Erminia
Acri-Avvocato
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