“Abito
al primo piano di uno stabile costituito da 6 appartamenti. Da
diverso tempo mi lamento con i proprietari del primo superiore al mio
per la sporcizia e l’acqua che cadono sui miei balconi ogni volta che
essi sbattono tappeti, innaffiano vasi ed altro. Ho ragione nel
lamentarmi? Grazie.”
Il
codice civile prevede specifiche disposizioni sulle immissioni (art.
844 cod. civ.) , che si applicano anche in tema di condominio, nei
rapporti tra i piani o le porzioni di piano di proprietà
esclusiva.
Pertanto,
quando un condomino, nel godimento della propria unità
immobiliare o delle parti comuni, dà luogo ad immissioni
moleste o dannose nella proprietà di altri condomini, è
opportuno prima provare bonariamente a far smettere la condotta
molesta, poi, in caso di esito negativo, non si può far altro
che ricorrere all’autorità giudiziaria in modo che venga
adottato un provvedimento che imponga la cessazione dell’attività
di disturbo.
E’
opportuno, comunque tenere presente che la legge prevede una tutela
solo contro le immissioni che superino il limite della normale
tollerabilità, che va verificato nel singolo caso.
Erminia
Acri-Avvocato
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