“Qualche
mese addietro ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di
velocità, che ho contestato con ricorso al Giudice di Pace di
Roma. Nei giorni scorsi mi è arrivata un’altra contravvenzione
perchè non ho provveduto a comunicare i dati del trasgressore
come richiesto dal precedente verbale entro il termine di gg. 60.
Devo pagare la somma di €250,00 + spese di notifica che mi
vengono richieste, o posso rifiutarmi?”
In
applicazione dell’art. 180 del codice della strada, in mancanza
di identificazione del conducente, è obbligatorio per l’organo
accertatore procedente alla richiesta al proprietario
dell’indicazione dei dati identificativi del conducente al
momento della violazione. Talvolta la richiesta viene inoltrata al
trasgressore unitamente al verbale o a breve distanza dalla sua
notifica.
Tuttavia
è da ritenere che tale richiesta di comunicazione sia
efficace solo dopo la definizione della contestazione, che si
perfeziona o con il pagamento della contravvenzione, o con il rigetto
dell’eventuale impugnativa proposta od infine, con il decorso
dei termini per l’impugnativa senza che essa sia stata
proposta.
Pertanto,
è illegittima l’applicazione della sanzione pecuniaria
di cui all’ottavo comma dell’art. 180 C.dS. fino a quando
pende l’opposizione che, se accolta, annullerebbe il fatto
illecito che forma il presupposto per l’applicazione di
qualsiasi sanzione, principale o accessoria.
Erminia
Acri-Avvocato
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