In mancanza di una specifica disposizione legislativa, per molti anni si è discusso del problema della pignorabilità delle pensioni, fino all’intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 506/2002, ha stabilito l’assoluta impignorabilità "della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte", demandando al Legislatore la determinazione, in concreto, di tali esigenze.
Si è così sostituito, al regime di assoluta impignorabilità delle pensioni, un regime di relativa pignorabilità, seppure, in attesa dell’intervento legislativo, spetta, al momento, ai giudici individuare l’ammontare della quota della pensione assolutamente non pignorabile.
In proposito, si segnala l’ordinanza del 30 aprile 2003 del Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Napoli, in cui è stato individuato l’ammontare assolutamente impignorabile della pensione nel cosiddetto "trattamento minimo mensile", che dovrebbe garantire al pensionato il "minimo vitale"; e l’ordinanza del 19 marzo 2004 del Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Teramo, ove è stabilito che "in mancanza di apposita disposizione legislativa la parte assolutamente impignorabile della pensione va individuata nell’ammontare del cosiddetto trattamento minimo mensile o pensione sociale."
Conseguentemente, la soluzione adottata, in prevalenza, dai giudici, è quella di ritenere assolutamente impignorabile la pensione per l’ammontare del cosiddetto trattamento minimo mensile o pensione sociale.
Erminia Acri-Avvocato
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