L’amministratore condominiale ha anche poteri di rappresentanza processuale. In particolare, egli, salvo che gli siano attribuiti maggiori poteri dal regolamento condominiale o dall’assemblea dei condomini, può agire in giudizio, senza che occorra un’apposita autorizzazione dell’assemblea, nell’ambito delle attribuzioni allo stesso conferite dall’art.1130 cod.civ., che riguardano in generale l’amministrazione ordinaria.
Le azioni che l’amministratore è legittimato a proporre senza autorizzazione non possono essere limitate dalla volontà dell’assemblea condominiale. Tra queste rientrano non soltanto i giudizi promossi per ottenere l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, ma anche quelli diretti a garantire l’osservanza del regolamento condominiale e, quindi, tutelare la condominialità dalle conseguenze lesive dell’inosservanza dello stesso.
Ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16240 del 29 ottobre 2003, con riferimento all’azione promossa dall’amministratore di un condominio contro la violazione del divieto, contenuto nel regolamento condominiale, di destinare locali di proprietà esclusiva all’esercizio dell’attività di stireria - lavanderia.
Erminia Acri-Avvocato
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