La
nostra Costituzione -art.36- garantisce ad ogni lavoratore
dipendente un giorno di riposo ogni settimana.
Si
tratta di un diritto irrinunciabile, la cui mancata
concessione, da parte del datore di lavoro, è illecita, e non
può essere prevista nè dal contratto collettivo nè
dal contratto individuale di lavoro, e neppure dalla legge, in quanto
contrastante con la Costituzione.
Il
riposo deve avere una durata di 24 ore per ogni settimana
di lavoro, ossia ogni 7 giorni, con decorrenza da una mezzanotte
all’altra, e deve coincidere, di regola, con la domenica,
ma è ammessa la possibilità di spostare il giorno di
risposo in un altro giorno, per alcune attività
tassativamente previste dalla legge, quali le lavorazioni a ciclo
continuo. In questi casi, comunque, spetta al lavoratore un
supplemento di paga, considerata la particolare gravosità
del lavoro svolto di domenica in relazione alle esigenze familiari e
sociali del dipendente.
Soltanto
in alcuni casi e per esigenze particolari, la legge prevede la
possibilità di ridurre a 12 ore il riposo settimanale, o di
frazionarlo, oppure di sospenderlo per un periodo limitato.
Il
riposo settimanale va tenuto distinto dalle festività
infrasettimanali: in questi giorni il lavoratore ha diritto ad
astenersi dal lavoro ed a percepire la normale retribuzione.
Peraltro,
qualora il dipendente lavori in giorni festivi, ha diritto ad
una maggiorazione, oltre alla retribuzione giornaliera, ma,
come precisato dai giudici, lo svolgimento dell’attività
lavorativa durante le festività deve essere limitato ad
ipotesi eccezionali.
Erminia
Acri-Avvocato
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